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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 24

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 24 Transito e risalita

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. E’ vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessita’.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 25, comma 3.

3. In occasione di gare o sedute di allenamento e’ vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita’, e devono comunque avvenire mantenendosi il piu’ possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonche’ quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.


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