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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 25

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 25 Mezzi meccanici

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. E’ fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonche’ al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessita’ e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.


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