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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 23

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 23 Omissione di soccorso

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficolta’ non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.


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