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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.19

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 19 – Aumenti periodici di anzianità
1. Al lavoratore è riconosciuto per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda e nel medesimo livello di appartenenza, un aumento retributivo di importo fisso nella misura di cui alla tabella allegata sub 3), fino ad un massimo di cinque bienni
2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
3. In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore conserva il numero di aumenti periodici già acquisiti nel livello di provenienza nonché le frazioni di biennio già maturate.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che per i lavoratori già in servizio alla data del 30 novembre 2013 restano fermi l’anzianità e gli scatti maturati alla data stessa, il cui importo è quantificato in cifra fissa senza ulteriore indicizzazione né rivalutazione, fino alla concorrenza del massimo di cinque bienni riconosciuto ai sensi del primo comma
Le parti si danno altresì atto che l’anzianità utile agli effetti degli aumenti biennali si computa, per i lavoratori in servizio aventi titolo, con effetto dal 1° gennaio 1978 e che la conservazione dell’anzianità (aumenti periodici conseguiti e frazioni maturate) in caso di passaggio al livello superiore decorre dal 1° maggio 1981.
Norma transitoria: Al personale in forza al 30 aprile 2016 sarà riconosciuto lo scatto di anzianità – in corso di maturazione – nel valore economico previsto dalla tabella allegata (All. 3.1), anche in caso di passaggi di livello. Gli scatti successivi si uniformeranno all’aumento retributivo previsto all’allegato 3 del presente contratto.


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