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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.18

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 18 – Retribuzione
1. La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura mensile e va liquidata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.
2. Costituiscono la retribuzione ordinaria mensile i seguenti elementi:
a. retribuzione minima base di cui alla tabella allegata sub 1);
b. indennità di contingenza di cui alla tabella allegata sub 2);
c. aumenti periodici di anzianità di cui alla tabella allegata sub 3);
d. eventuali assegni personali e altri compensi continuativi corrisposti mensilmente e non legati a specifiche prestazioni;
e. indennità sostitutiva di mensa.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. La retribuzione oraria, nell’ambito dell’orario normale fissato in 40 ore settimanali, si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile.
Nota a verbale
La retribuzione minima base si intende comprensiva della indennità di caropane, dei punti di contingenza maturati fino al 31 gennaio 1977 nonché dell’E.D.R. di cui all’accordo interconfederale 25 gennaio 1975 e al Protocollo 31 luglio 1992 tra Governo e parti sociali.


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