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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 11

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 11 Obblighi dei gestori

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attivita’ sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.


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