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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.8

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 8 – Disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Le assunzioni a termine sono effettuate ai sensi dell’avviso comune del 19.07.2022 Allegato 8 al presente CCNL e del D.lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’apposizione del termine è priva di effetto, se non risulta da atto scritto.
3. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato verrà corrisposto alla scadenza del contratto, il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi con i criteri di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e delle norme del presente contratto collettivo di lavoro.
4. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine, anche di tipo stagionale, presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, fatto comunque salvo il disposto dell’art. 6 (periodo di prova) qualora venga assunto per svolgere mansioni diverse da quelle esplicate precedentemente. Tale diritto non può essere esercitato qualora il rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa.
5. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha – ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 81 del 2015 – diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando la sussistenza dei necessari requisiti psico-fisici, attitudinali e professionali.
6. Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.lgs. n. 81 del 2015 il diritto di precedenza di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo contrattuale, può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti, per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei mesi (comma 6) e tre mesi (comma 7) dalla data di cessazione del rapporto e lo stesso si estingue, in ogni caso, entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per le lavoratrici/lavoratori, il congedo di maternità/paternità di cui al Capo III-IV del D.lgs. n. 151 del 2001, e ss.mm.ii., usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato, a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 6 e 7 del presente articolo, da esercitare con le stesse modalità di cui al comma 8 sempre del presente articolo.
8. Qualora il lavoratore assunto a tempo determinato venga riassunto nella stessa azienda con contratto a termine e con le stesse mansioni esplicate durante precedente rapporto, lo stesso è esonerato dal prestare il periodo di prova, purché la riassunzione avvenga entro due anni dalla risoluzione del primo rapporto.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in possesso delle idonee abilitazioni, viene inquadrato con gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato.
10. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs. n. 81/2015.


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