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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.6

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 6 – Periodo di prova
1. Il dipendente di nuova assunzione, con contratto sia a termine che a tempo indeterminato, può essere assoggettato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2096 cod. civ., ad un periodo di prova la cui durata massima è fissata come segue:
a. 90 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del I livello super;
b. 60 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del I livello;
c. 45 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del II livello;
d. 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del III livello;
e. 15 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori del IV, V, VI e VII livello.
2. Proroghe del periodo di prova, fino ad un massimo di 6 mesi, possono essere concesse, a richiesta del lavoratore interessato, ove il medesimo debba conseguire titoli professionali o abilitazioni o attestati richiesti per l’esercizio.


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