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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.3

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 3 – Assunzioni
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro.
Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell’assunzione, l’Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
a. la data di inizio del rapporto di lavoro;
b. la sede in cui presterà la sua opera;
c. il livello d’inquadramento e la retribuzione;
d. la durata dell’eventuale periodo di prova;
e. la durata dell’istituendo rapporto, se esso è a tempo indeterminato o a termine;
f. i dati di iscrizione nel libro unico del lavoro o in altro sistema idoneo di registrazione;
g. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, ivi comprese le visite attitudinali.
3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore deve presentare all’Azienda i seguenti documenti:
a. la carta di identità o un documento equipollente;
b. il certificato penale non anteriore a tre mesi;
c. il codice fiscale;
d. il certificato di residenza;
e. la scheda professionale o altro analogo documento rappresentativo dei propri dati professionali;
f. lo stato di famiglia e/o la diversa documentazione richiesta per provare il suo eventuale diritto all’assegno per il nucleo familiare;
g. nonché gli altri documenti di cui la legge o le competenti autorità richiedano il possesso o l’esibizione.
5. L’Azienda è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Analoga ricevuta deve rilasciare il lavoratore quando, cessato il rapporto di lavoro, gli vengono restituiti i medesimi documenti.
6. Il lavoratore è obbligato a tenere informata l’Azienda di ogni eventuale variazione del domicilio ovvero, se diversa, della località presso cui possono essere indirizzate e ricevute le comunicazioni aziendali.
7. Le parti concordano affinché per i lavoratori interessati da una cessione di contratto, ai sensi degli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, il passaggio del lavoratore da una azienda ad un’altra avvenga con il mantenimento delle tutele normative, economiche e giuridiche spettanti al lavoratore al momento della prima assunzione precedente alla cessione di contratto.
Tale mantenimento della normativa è preveduto in una apposita clausola confermativa apposta nella lettera di cessione.


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