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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.26

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 26 – Ricorrenze festive
1. Sono considerati giorni festivi, oltre quelli destinati al riposo settimanale:
− il primo giorno dell’anno;
− il 6 gennaio: Epifania del Signore;
− il 25 aprile: anniversario della Liberazione;
− il giorno di Lunedì di Pasqua;
− il 1° maggio: Festa del lavoro;
− il 2 giugno: Festa della Repubblica;
− il 15 agosto: Festa dell’Assunzione della B.V. Maria;
− il 1° novembre: giorno di Ognissanti;
− l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione;
− il 25 dicembre: giorno di Natale;
− il 26 dicembre: giorno di S. Stefano;
− la Festa del Patrono.
2. Nel solo caso in cui le festività coincidono con il giorno di riposo ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione pari ad una giornata lavorativa della ordinaria retribuzione.
3. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e successive modifiche, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito.
4. Il permesso è concesso a richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
5. Nel caso di mancato godimento dei permessi, al lavoratore è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma del comma 3 dell’art.18 in caso di giornata intera.
6. In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata dalla citata legge, ai lavoratori per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.


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