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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.24

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 24 – Indennità domenicale
1. Al lavoratore che svolge la propria attività lavorativa di domenica è corrisposta un’indennità di € 13,00 per ogni giornata domenicale di effettiva prestazione. Tale indennità non fa parte della retribuzione ordinaria di cui all’art. 18 e, pertanto, non è considerata utile agli effetti di alcun istituto legale e contrattuale.
2. La predetta indennità non è cumulabile con altre maggiorazioni dovute per prestazioni lavorative domenicali coincidenti con il giorno di riposo o altre festività di legge.
Dichiarazione a verbale
Con la presente norma si è inteso scorporare e definire in modo separato un compenso forfetario già ricompreso nella retribuzione così come stabilita dagli accordi nazionali 21 aprile 1978 e 16 giugno 1981.
Le parti si danno atto che l’indennità domenicale risponde a esigenze tecnico-organizzative di miglioramento dell’efficienza, economicità e produttività aziendale.


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