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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.11 bis – Recesso

Scritto da il 16 Settembre 2022

1. Il recesso dall’accordo individuale di lavoro agile azionato dall’una o dall’altra parte determina il ripristino delle precedenti modalità di lavoro.
2. Il recesso è comunicato per iscritto dall’una all’altra parte interessata senza obbligo di alcuna motivazione.
3. In qualsiasi momento, sia l’Azienda che il dipendente possono recedere dall’accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. In caso di recesso da parte dell’azienda nei confronti di un dipendente riconosciuto disabile o con parenti entro il primo grado e/o figli in condizioni di disabilità grave, tali da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), il termine di preavviso è di almeno 90 giorni.
5. In presenza di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.


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