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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – preambolo

Scritto da il 12 Marzo 2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche’ di semplificazione e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Visto l’articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare, l’articolo 4, comma 5-bis;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l’articolo 379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita’ e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a il seguente decreto legislativo:


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