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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 8

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 8 Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:

a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;

b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;

c) presentano un franco verticale libero, inteso come l’altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non puo’ essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;

d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.

2. Per le piste gia’ individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.


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