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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 5

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 5 Segnalazione delle piste in base al grado di difficolta’

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficolta’ come segue:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) colore rosso: piste di media difficolta’ caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;

c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;

4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficolta’ segnata in rosso, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore all’8 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che puo’ presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri.

5. In prossimita’ delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficolta’ ai sensi del comma 1.

6. Alla partenza di ogni impianto e’ indicato il colore delle piste servite.


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