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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 42

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 42 Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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