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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 40

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 40 Adeguamento alle disposizioni della legge

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.


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