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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 35

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 35 Accompagnamento

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le persone con disabilita’, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.

2. La funzione di accompagnatore puo’ essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell’ambito della disabilita’ e iscritte nell’apposita sezione del registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilita’ quale suo accompagnatore.


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