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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 32

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 32 Parametri per la valutazione della qualita’ dei comprensori sciistici

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorita’ politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualita’ dei comprensori sciistici da parte delle regioni e province autonome.

2. Con l’obiettivo di qualificare sempre piu’ l’offerta turistica nel campo degli sporti invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilita’ ambientale. La griglia di valutazione dovra’ prevedere cinque categorie di qualita’, da un «fiocco bianco» fino a cinque «fiocchi bianchi».


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