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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 3

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 3 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche’ nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


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