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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 29

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 29 Soggetti competenti per il controllo

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonche’ i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita’ sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.


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