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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 27

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 27 Percorribilita’ delle piste in base alle capacita’ degli sciatori

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, puo’ praticare le piste aventi un grado di difficolta’ rapportato alle proprie capacita’ fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficolta’ e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell’articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacita’ fisiche e tecniche.


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