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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 21

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 21 Incrocio

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocita’ per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimita’ dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.

2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se’ o per gli altri.


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