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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 2

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;

b) Comitato olimpico nazionale italiano: l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita’ alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

c) Federazione sportiva nazionale: l’organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;

e) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;

f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;

g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attivita’, anche in forma di tracciati obbligati;

h) pista di collegamento: tracciato che consente l’agevole trasferimento degli sciatori all’interno dell’area sciabile;

i) sci alpinismo: attivita’ sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficolta’ tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;

l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l’ausilio di sci;

m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;

n) sci fuori pista: attivita’ sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;

o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;

p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;

q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un’anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;

r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonche’ alla pratica del boardercross e dello skicross;

s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilita’ e sicurezza.


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