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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 17

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 17 Obbligo di utilizzo del casco protettivo

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e’ fatto obbligo ai soggetti di eta’ inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita’ di omologazione, gli accertamenti della conformita’ della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorita’ amministrativa.


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