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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 14

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 14 Obbligo del soccorso

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i piu’ vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia, l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilita’ di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti.

3. E’ fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilita’ da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento.

4. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovra’ essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.

5. I gestori individuano aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l’evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.


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