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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.41 ter

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 41 ter Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
La Parti, in attuazione di quanto disposto dalle normative in tema di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con il presente articolo intendono disciplinare, per rendere più flessibili, e per alcuni aspetti migliorativi, i diritti riconosciuti dal Testo Unico D.lgs. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le norme contenute nel Testo Unico D.lgs. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Congedo parentale
1. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii materia di congedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità dello stesso, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai sensi dall’art. 1, comma. 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato:
a. Ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell’orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;
b. gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell’orario giornaliero come determinato dalla lettera a);
c. la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:
− per multipli di un’ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore, per il personale amministrativo;
− in misura pari alla metà dell’orario giornaliero di cui alla lettera a) per il restante personale (personale operativo e/o turnista)
Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in caso di adozioni e affidamenti.
2. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore che richiede il congedo parentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine:
− non inferiore a 3 giorni nei casi di fruizione giornaliera indicando l’inizio e la fine e del periodo richiesto;
− non inferiore a 7 giorni nei casi di cui alla lettera c), primo alinea;
− non inferiore a 7 giorni per il restante personale di cui alla lettera c) secondo alinea.
3. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato.
4. Ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D. Lgs. 81/2015, il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.


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