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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.20

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 20 – 13ª mensilità o gratifica natalizia
1. L’azienda corrisponde, entro il 20 dicembre, al lavoratore che abbia prestato servizio per l’intero anno, una tredicesima mensilità pari alla ordinaria retribuzione mensile ultima raggiunta.
2. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia o 13ª mensilità quanti sono stati i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario viene considerata come mese intero.


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