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Decreto legge in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali – Articolo 12

Scritto da il 12 Marzo 2022

Art. 12 Manutenzione delle piste

In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 4 provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista stessa, nonche’ presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell’impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.

3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo’ disporre la revoca dell’autorizzazione.

4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilita’. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita’ invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall’articolo 7, commi 5 e 6, e dall’articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.


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