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Nuovo Ccnl Impianti a fune – art.34

Scritto da il 16 Settembre 2022

Art. 34 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini – salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 – sono  stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I° livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio,
richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod. civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.


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